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IVA Agevolata al 4% per l'acquisto dei letti automatici elettrici con telecomando, manuali a manovella, reti elettriche con doghe, da parte di utenti aventi diritto provvisti della documentazione obbligatoria.
(Vedi in fondo per info su detrazione IRPEF 19%)

Letto AutomaticoCome disposto dall'art. 2 Comma 3 del D.M. 14.03.1998 e' necessario produrre preventivamente la necessaria documentazione per poter usufruire di tale agevolazione.

I beneficiari previsti per legge possono usufruire di fatturazione con IVA ridotta applicabile per i sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap come disposto dall'art. 1 del D.M. 14.03.1998.

Info su: http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/guide/agev_disab/index.htm

Tutta la documentazione necessaria deve venire prodotta PRIMA della cessione del bene come previsto dall'art. 2 comma 3 del DM del 14/03/98.


In caso di ordine la documentazione deve essere obbligatoriamente presentata al momento della conferma d'ordine, anche i
n caso di acquisto diretto presso la nostra sede, senza ordine preventivo. Potete anticiparli al momento dell'ordine via email o via fax al numero 0363.307448, ed inviarceli tramite Raccomandata RR. La merce con iva agevolata al 4% verrà evasa solo al ricevimento tramite posta della documentazione.

Il tutto previo lettura ed accettazione esplicita dell'informativa, in conformità alle norme del T.U. sulla Privacy 1 gennaio 2004 (Decreto Legislativo n. 196/2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La documentazione richiesta per legge e' la seguente:

  • Fotocopia documento di identita' e codice fiscale.

  • Certificazione del medico curante che attesti che il sussidio ordinato (specificare il prodotto, no richieste generiche) è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art.3 della legge N.104/92.

  • Specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione ed il sussidio ordinato (specificare il prodotto, no richieste generiche) ai sensi dell'art. 2 Comma 2 del D.M. 14.03.1998. (vedasi pag. 20 della Guida Disabili dell'Agenzia delle Entrate)

    Una autocertificazione può essere utilizzata in presenza di certificazioni mediche ASL (prescrizione autorizzativa) già rilasciate e al fine di facilitare la documentazione del diritto all'agevolazione, quando non ci si vuol privare dell'originale o quando quest'ultimo è già stato consegnato a un ufficio o a un precedente rivenditore di beni agevolati.
    SCARICA IL MODELLO

  • Certificato, rilasciato dalla competente ASL (per es. legge 104), attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa ai sensi dell'art. 2 Comma 2 del D.M. 14.03.1998.

  • Autocertificazione dove l'acquirente dichiara di aver diritto all'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4% per il prodotto ordinato (specificare il prodotto, no richieste generiche) ai sensi dell'art. 2, comma 9 del Decreto Legge n. 669 del 31/12/1996 (convertito dalla Legge n. 30/97).


Le richieste di agevolazione fiscale vanno presentate al momento dell'ordine della merce e accompagnate DA TUTTI I DOCUMENTI INDICATI
Non accettiamo documentazione parziale o incompleta.

Qualsiasi richiesta non accompagnata da tutta documentazione necessaria sopra elencata (richiesta per legge) non sara' in nessun caso presa in considerazione. Non accettiamo autocertificazioni in attesa dei documenti.

ATTENZIONE: In nessun caso discutiamo col cliente diverse interpretazioni della normativa vigente.
Niente documenti = Niente agevolazione: quando l'ordine viene definito con iva al 20% non accettiamo di riconsiderare agevolazioni.


Ai sensi del T.U. sulla Privacy 1 gennaio 2004 (Decreto Legislativo n. 196/2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" informiamo che la documentazione acquisita, indispensabile per l'applicazione dell'iva agevolata al 4%, verrà archiviata unitamente alla fattura di vendita della merce e non verrà diffusa o tratta in alcun altro modo.


(dal sito dell'Agenzia delle Entrate)

LETTO ELETTRICO DISABILI E ANZIANILETTO ELETTRICO DISABILI E ANZIANILETTO ELETTRICO DISABILI E ANZIANILETTO ELETTRICO DISABILI E ANZIANILETTO ELETTRICO DISABILI E ANZIANI

Ai fini della detrazione sono considerate disabili non solo le persone che hanno ottenuto il riconoscimento della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.


Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U n.915 del 1978, e i soggetti ad essi equiparati, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92.

In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

L'aliquota Iva agevolata al 4% si applica anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Come sussidi vengono considerate: "le apparecchiature ed i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica. Il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".
 

AGEVOLAZIONI IRPEF

E' inoltre possibile, per gli aventi diritto, detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici, elencati nell'apposito nomenclatore tariffario, rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992, che hanno quindi una funzione meccanica di ausilio o sostituzione di funzionalità fisiche ridotte o impedite (vedi il nomenclatore tariffario delle protesi approvato con D.M. n.332/99). Facciamo presente che ai fini della detrazione Irpef, il materasso in Lattice e la rete in legno non sono detraibili.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla "Guida Disabili" dell'Agenzia delle Entrate alle pagg. 15-16, ed a pag. 24, nel "Quadro riassuntivo delle agevolazioni", punto 9.

Per poter usufruire di tale agevolazione, dovrà essere prodotta una prescizione su carta intestata del medico curante (C.T. 9.05.1988, n. 118). In alternativa alla prescrizione medica si può presentare un'autocertificazione. La firma dell'autocertificazione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del contribuente.

Il documento di spesa: fattura con codice fiscale intestata al contribuente cui si riferisce la spesa, oppure scontrino fiscale; la documentazione va mantenuta insieme alla dichiarazione dei redditi per almeno 5 anni.

Chiedete al vostro commercialista per maggiori dettagli sulla detrazione IRPEF e per verificare la specifica possibilità di applicazione.


Riferimento Normativo
Dm 14/03/1998

(Pubblicato da GU 02/04/1998 n.077)


Determinazione delle condizioni e delle modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4% ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

 

Visto il Dpr 26/10(1972, n.633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art.2, comma 9, del Dl 31/12/1996, n.669, convertito dalla legge 28/02/1997, n.30, nel quale e' previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione dell'aliquota del 4% anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap;
Considerato che occorre provvedere;

Decreta:


Art. 1

(Handicappati - Aliquota agevolata per sussidi tecnici ed informatici)

Comma 1
Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'art.3 della legge 05/02/1992, n.104, l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 4%. 

Art. 2

(Handicappati - Definizione di sussidio tecnico ed informatico e certificazione attestante l'invalidita')

Comma 1
Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Comma 2
I soggetti portatori di handicap, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4%, per le cessioni dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei loro confronti producono il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unita' sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra.

Comma 3
La documentazione prevista nel precedente comma e' prodotta al cedente anteriormente all'effettuazione della cessione ovvero all'ufficio doganale all'atto della presentazione della dichiarazione di importazione.

Roma, 14 marzo 1998                                                       Il Ministro: Visco
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